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minerà particolarmente le ganasce, le narici1, la bocca, e sovrattutto i piedi. Porterà il veterinario il più attento esame anche sulle ferrature; ordinerà ai maniscalchi ivi presenti tutto ciò che crederà necessario, sia per la conservazione dei zoccoli, sia per riparare a difetti incipienti, ponendone l’esecuzione sollo la loro responsabilità: ed affinchè altri non s’arbitrino di far rinnovare le ferrature a capriccio, ed a rischio di pregiudicare la integrità dei zoccoli, il veterinario stesso determinerá approssimativamente le epoche di un tale rinnovamento, e veglierà all’esatto adempimento degli ordini da lui stesso dati.

Arr. 12. Prescindendo dal regolamento speciale da tenersi affisso in ciascuna infermeria di cavalli, il veterinario regolerà le distribuzioni ai malati; invigilerà e farà invigilare all’esatta effettuazione delle sue stesse prescrizioni: eseguirà tutte le operazioni chirurgiche occorrenti, in ispecie le maggiori e più importanti. Sopra malattie gravi, e per lui dubbiose, potrà, anzi dovrà consultare il veterinario in capo. Fuori della Capitale, si dirigerà in vece ad un distinto veterinario militare; e in difetto di questo, ad altro del civile, coll’intesa però del Comandante il corpo, onde non offendere la disciplina militare.

Art. 13. È obbligo del veterinario il verifi-

  1. Questo esame delle ganasce e delle nari, tendente a scuoprire se vi sia qualche sospetto di moccio o ciamorro, non esclude già la necessaria precauzione che l’ufficiale di settimana abbia ad osservare giornalmente le parti suindicate, il getto o la glandola sospetta, potendo apparire da un dì all’altro, come non ne mancano esempi.