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li, per età, o per individuali circostanze, abbiano d’uopo di riposo, o di essere esonerati da straordinarie fatiche; e quali in vece di preferenza possano tollerare un lavoro forzoso, se occorre.

Art. 8. Al ritorno dalla manovra, il veterinario si troverà alla caserma, onde prestare all’uopo pronti soccorsi ai cavalli, che ne richiedessero da sua parte.

Art. 9. Il medesimo proporrà delle passeggiate, ovvero un discreto esercizio di maneggio od altro pei cavalli, a cui un riposo soverchio può nuocere. Ei non mancherà di suggerire (ripetendolo spesso) le cautele ed i mezzi da usarsi per evitare le malattie consecutive alle fatiche, massime in tempo freddo ed umido, e quando i cavalli tornano sudati.

Art. 10. Durante l’ardor dell’Estate potendo essere utili i bagni, il veterinaro deciderà se convengono a tutti i cavalli, e se tutti vi si possono condurre; altrimenti quali sì, e quali no: stabilirà l’ora, il modo, il tempo del bagno, e le cure da praticarsi a quei cavalli, al ritorno.

Art. 11. Indipendentemente dalle visite giornaliere (come al §. 6.) e di qualunque rivista ordinata dalla superiorità, il veterinario, coll’assistenza degli ufficiali di settimana, farà ogni otto giorni (da fissarsi dal comandante il corpo una rivista a tutti i cavalli indistintamente, indicando di mano in mano a quegli ufficiali, i cangiamenti da farsi nel regime di vitto a cotai cavalli, che sebbene non ammalati ne possono abbisognare. In questa rivista il veterinario esa-