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L’insegnamento dello Stato è posto sotto la dipendenza immediata del Potere Esecutivo, mediante il Ministero della Istruzione pubblica.
Il Ministro suddetto è incaricato dell’esecuzione.
Roma 25 Febbrajo 1849.
PER L'ASSEMBLEA COSTITUENTE
Il Presidente
Il Segretario A. Fabretti
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REPUBBLICA ROMANA
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO
Il Comitato Esecutivo, in esecuzione della Legge 21 Febbrajo 1849,
Ordina:
Art. 1. L’amministrazione del Registro è dichiarata ancora amministrazione del Demanio pubblico.
Art. 2. In tale qualità, avrà l’Amministrazione de’ beni ecclesiastici, i quali sono destinati a passare in possesso dello Stato, colle seguenti norme.
Art. 3. Procederà all’inventario di tutti i beni del Clero secolare e regolare, ovvero alla verifica del medesimo, quando sia stato fatto.
Art. 4. Il Clero secolare conserverà l’amministrazione de’ beni, sino a nuova disposizione.