Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/92


— 59 —

assunta dal Demanio, per quei beni e stabili menti ai quali è limitata, secondo le disposizioni già date:

Ordina:

Art. 1. Il Clero secolare continuerà a fare tutti gli atti di amministrazione come per lo passato.

Art. 2. Il Clero regolare continuerà nella stessa amministrazione, finchè non sia regolarmente organizzata l’amministrazione demaniale. Introiterà quindi le sue rendite, e farà tutti i pagamenti come per lo passato.

Art. 3. Gli affittuari e debitori dell’uno e l’altro Clero continueranno a fare i loro pagamenti correnti nelle sue mani, eccetto semplicemente i capitali dovuti al medesimo, sui quali rimangono ferme le provvidenze già pubblicate.

Il Ministro delle Finanze è incaricato della pronta esecuzione della presente Ordinanza.

Roma 25 Febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

(62)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Decreta:

La giurisdizione dei Vescovi sopra le Università, ed altre scuole qualunque della Repubblica, eccettuate quelle dei Seminari Vescovili, è abolita.