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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Ministro delle Finanze.

Ordina:

Art. 1. Il pagamento di Censi e Canoni, solito a farsi fin qui nella vigilia e festà de’Ss. Apostoli Pietro e Paolo nella Camera de Tributi, sarà eseguito dentro il corrente mese di Giugno in Roma nella Depositeria Generale; e nelle Province per coloro i quali vi sono autorizzati per concessione, od abilitazione presso le Casse Nazionali.

Art. 2. Nelle Province occupate è vietato agli Enfiteuti ed Investiti di pagare nelle Casse locali. Essi devono versare nella Depositeria Generale di Roma indeclinabilmente.

Art. 3. Decorso il termine prescritto, si procederà contro i morosi a termini di legge.

Art. 4. Rimangono fermi i diritti del Governo per le devoluzioni già verificatesi e per qualunque altro titolo, non che tutte le obbligazioni assunte dagli Enfiteuti, ed Investiti sunnominati.

Dal Ministero delle Finanze li 2 Giugno 1849.

La Commissione

E. Brambilla