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REPUBBLICA ROMANA


MINISTERO DE' LAVORI PUBBLICI


CIRCOLARE

Dopochè per circostanze particolari si è adottato il metodo di destinare ai collaudi de’ pubblici lavori d’acque e strade gl’ingegneri residenti nelle diverse Province dello Stato, mi sono avveduto che taluni dopo aver compite le visite e le verificazioni locali, si allontanano dalla Provincia nella quale debbono eseguire le collaudazioni, e si riservano di stendere i processi verbali di laudo ritornati che siano nelle ordinarie loro residenze, e lontani dagli Ingegneri che hannno diretto i lavori, e dagli appaltatori che li eseguirono.

Siffatta pratica non è consentanea alla regolarità e può dar luogo a ritardi, imbarazzi ed inconvenienti di vario genere.

Nell’interesse pertanto di far cessare questo abuso credo opportuno di ordinare che nessun Ingegnere collaudatore si allontani dalla Provincia di cui ha visitato i lavori, se prima presso l’Officio dell’Ingegnere locale non abbia estesi i processi verbali di laudo e riportate le accettazioni degli appaltatori, dando così pieno compimento alla ricevuta commissione.

Sia perciò cura di tutti gl’Ingegneri collaudatori che per l’avvenire si nomineranno di attenersi esattamente a questa disposizione, e i Presidi delle Province ne sorveglino l’osservanza.

Roma 2 Giugno 1849.

Pel Ministro
P. Provinciali Sost.