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colare gli ordini speciali del Ministero, le facoltà e le dispense per l’esercito nelle materie ecclesiastiche, ed è l’organo presso il Ministero, e l’Autorità ecclesiastica superiore d’ogni domanda, o ricorso che riguardi materie sacramentali.

22. Se qualche Cappellano si credesse ingiustamente aggravato dai suoi Superiori, si serve del Cappellano maggiore per far pervenire direttamente le sue ragioni e le sue discolpe al Ministero di Guerra, onde ottenerne giustizia.

23. Il Cappellano maggiore ha specialissimo incarico di far mantenere nell’esercito il culto della religione, procurando che non vi si manchi, avvisando e provvedendo quando vi fosse mancamento: e di far osservare da tutti i Cappellani il presente Regolamento.

24. Al Cappellano maggiore appartiene sotto la sua responsabilità che i Cappellani onorando il loro ministero sieno rispettati.

Roma 1º Giugno 1849.

Per il Ministro di Guerra c Marina