Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
— 53 — |
Art. 2. Saranno eccettuate le campane delle Basiliche, delle Parrocchie e Chiese nazionali, non che quelle che per pregio artistico o d’antichità meritano di essere conservate.
Art. 3. I Ministri della Guerra e dell’Interno sono incaricati dell’esecuzione del presente Decreto.
Roma 24 Febbrajo 1849.
Il Presidente |
I Segretari
Filopanti — Fabretti — Pennacchi — Zambianchi
(37)
REPUBBLICA ROMANA
ORDINANZA MINISTERIALE.
Considerando che le gravi contingenze della Repubblica hanno impedito fino ad ora l’Assemblea Costituente di sanzionare il nuovo ordinamento dei Tribunali della Capitale;
Vista l’urgenza;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Ottenuta l’approvazione del Comitato Esecutivo;
Il Ministro di Grazia e Giustizia
Ordina:
Art. 1. Le udienze ordinarie dei Giudici e Tribunali di Roma restano per ora sospese.
Art. 2. Verrà quanto prima indicato il giorno in cui si potranno riprendere.