Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/845


— 60 —

zioni dovranno rimettere al Controllo Generale copia de’ Stati N. 1, 2, 4, prescritti nella Circolare del Ministero di Finanza del 27 Marzo decorso N. 28921 e questi nelle precise epoche, e scadenze accennate nella Circolare stessa, e bene inteso che con ciò non s’intendono esonerati dal trasmettere al Ministero di Finanza i Stati prescritti nella Circolare indicata.

2. Per quanto è relativo al quadrimestre decorso a tutto Aprile, basterà che ciascun Ministero e Direzione non più tardi del giorno 14 del venturo Giugno trasmetta al Controllo Generale la situazione degl’Introiti, e delle Spese dell’intero quadrimestre a forma del Modello N. 4 della Circolare indicata.

3. Tali Stati verranno accompagnati da annotazioni sommarie che indichino le cause delle differenze avvenute tra la somma presunta, e quella verificatasi.

4. Le Casse Nazionali continueranno a rimettere direttamente al Controllo Generale l’estratto del Giornale di Cassa, e relative situazioni quindicinali.

3. La Cassa Generale Nazionale in Roma dovrà rimettere al Controllo una copia completa della situazione giornaliera, e suoi allegati eguale in tutto a quella che ora rimelte al Ministero di Finanza, di cui fin quì avea rimesso al Controllo soltanto una parte, retrotraendo tale operazione dal 1. Gennaro prossimo passato.

6. Per qualunque dubbio potesse insorgere per la puntuale e piena esecuzione di quanto sopra, potranno i respettivi Dicasteri porsi d’intelligenza col Controllo Generale.