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sti alla requisizione pei bisogni urgenti della Pa tria, della di cui esecuzione il Ministero dell’Interno ne ha rivolta la cura al Ministero delle Finanze;

Si ordina


A tutti i Ministri delle casse pubbliche del lo Stato, ed a tutti i particolari di qualsivoglia specie, di denunciare quali e quante somme esistano presso di loro in deposito di pertinenza delle mani morte, in tutta l’estensione dello Stato medesimo, dandone l’assegna entro otto giorni presso il capo della Provincia, avvertendoli che scorso il termine, e non emesse le dichiarazioni, o che si rifiutassero di farne la consegna alla pubblica Cassa erariale, secondo la rivi saranno chiesta del Ministero di finanze astretti con tutti i mezzi coattivi, tutto che provassero in seguito d’averne fatto consegna al le mani morte stesse.

Ed intanto si avvertono di nulla pagare di detti depositi alle mani morte cui appartenevano; ma versare le somme nella cassa erariale della rispettiva Provincia; diversamente saranno soggetti a duplicato pagamento, a forma di Legge.

Il Presidi delle Province sono incaricati del la esecuzione della presente Ordinanza.

Dato dalla nostra residenza li 22 Febbrajo 1849.

Il Ministro delle Finanze