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Art. 2. Essa somministrerà all’erario della Repubblica 900 mila scudi senza interesse, e gli altri 400 mila entro il corrente mese, divisi in tre parti, saranno dalla Banca stessa impiegati in sussidio del commercio di Roma, di Bologna e di Ancona, percependo lo sconto di consuetudine, non superiore al saggio del 6 per cento.

Art. 3. I suddetti biglietti della Banca Romana avranno corso coattivo.

Art. 4. Tale emissione si garantisce sull’ipoteca del residuo prezzo dei beni dell’appannaggio, e relativi frutti, posteriormente all’ipoteca assunta per la emissione degli scudi 600 mila dei boni del tesoro delle ultime tre serie, e dal fondo della Banca Romana consistente nel capitale reale di scudi 500 mila.

Art. 5. L’ammortizzazione dei biglietti della Banca Romana con corso coattivo avverrà dopo il primo anno in dodici rate mensili uguali. Potrà però sempre il Governo ammortizzare i biglietti somministrati sì all’erario, e sì al commercio, anche dopo sei mesi, cessando coll’ammortizzazione il corso coattivo dei biglietti di Banca.

Art. 6. I Ministri delle Finanze e del Commercio sono incaricati dell’esecuzione del presente decreto.

Roma 21 Febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo