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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica Romana

Ordina:

Art. 1. Le attuali Congregazioni Governative, presso i Presidi delle province, sono sciolte.

Art. 2. I Presidi invieranno immediatamente al Comitato le triple per la ricomposizione delle Congregazioni suddette.

Art. 3. Nell’intervallo, è loro data facoltà di supplire, in via provvisoria, con persone di loro fiducia, alle attribuzioni de’ Consultori.

Il Ministro dell’Interno è incaricato della esecuzione della presente ordinanza.

Roma 20 Febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

Il Ministro dell'Interno


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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica notifica che l’Assemblea Costituente, vista l’urgenza, ha promulgato il seguente

Decreto.

Art. 1. Si dà facoltà alla Banca Romana di emettere un milione, e trecento mila Scudi di biglietti della Banca stessa.