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REPUBBLICA ROMANA
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO
Il Comitato Esecutivo della Repubblica Romana
Ordina:
Art. 1. Le attuali Congregazioni Governative, presso i Presidi delle province, sono sciolte.
Art. 2. I Presidi invieranno immediatamente al Comitato le triple per la ricomposizione delle Congregazioni suddette.
Art. 3. Nell’intervallo, è loro data facoltà di supplire, in via provvisoria, con persone di loro fiducia, alle attribuzioni de’ Consultori.
Il Ministro dell’Interno è incaricato della esecuzione della presente ordinanza.
Roma 20 Febbrajo 1849.
I Membri del Comitato esecutivo
Il Ministro dell'Interno |
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REPUBBLICA ROMANA
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO
Il Comitato Esecutivo della Repubblica notifica che l’Assemblea Costituente, vista l’urgenza, ha promulgato il seguente
Decreto.
Art. 1. Si dà facoltà alla Banca Romana di emettere un milione, e trecento mila Scudi di biglietti della Banca stessa.