Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/707


— 674 —


Serie 1.
                                                   N.         
REPUBBLICA ROMANA
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Certificato al Portatore N.          Serie 1.

Rendita consolidata di annui scudi 100 — CENTO

parte di quella contemplata nell’Articolo 2. §. 1.

del Decreto del giorno 29 Aprile 1849.


Il Portatore del presente Certificato ha diritto alla Rendita annua di scudi CENTO pagabile dalla Depositeria Generale in Roma in rate semestrali posticipate a chiunque consegnerà il respettivo rincontro.

Ogni dieci anni saranno rilasciati all' Esibitore del relativo Recapito i rincontri pel pagamento delle rate semestrali del successivo decennio.

Per l'ammortizzazione della Rendita suddetta, come facente parte delle Rendite consolidate già inscritte, viene crogato il fondo di ammortizzazione apposito a forma della legge delli 11 Giugno 1831 , e delle successive disposizioni vigenti.


Roma questo di                              1849.


Il Direttore Generale


Il Segretario Generale Il Computista

Il presente Certificato è rilasciato a forma dell'Articolo 7. del sopraccitato Decreto 29 Aprile 1849 per            della Auzione Num.            del giorno            1849

Questo di                              1849.

Il Direttore delle Proprieta' demaniali