Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/704


— 671 —


Operazioni finali

14. Al termine delle operazioni designate nei precedenti Articoli, quando cioè sia compita la vendita per auzione pubblica delle Rendite suddette, e sia scaduto il termine che sarà per essere prefisso, dopo il quale i Boni del Tesoro e quelli della Banca Romana emessi per conto del Pubblico Erario, saranno per cessare di aver corso, dal Ministro delle Finanze, col mezzo della Contabilità Generale del Ministero, saranno richiamati gli atti relativi; e rinvenuta fra i risultamenti di essi una piena corrispondenza, si pro cederà ad una descrizione distinta de’ Boni anzidetti versati in pagamento dei certificati come sopra venduti; e ne sarà fatto l’opportuno materiale confronto co’ Boni medesimi.

Qnindi alla presenza del Ministro delle Finanze; del Direttore Generale del Debito Pubblico; del Direttore delle Proprietà Demaniali; del Computista Generale del Ministero; dell’Ispettore della Depositeria Generale; e coll’intervento del Commissario del governo, e dell’Amministratore generale della Banca Romana per la parte relativa ai Boni di questa, saranno pubblicamente dati alle fiamme tutti i Boni come sopra versati; lo che avrà luogo in una o più riprese secondo che sarà richiesto dalla entità e dal tempo necessario alla esecuzione delle operazioni relative.

15. Sarà in pari tempo verificato se per l’effetto delle auzioni, o per altra causa siano sopravanzati dei Certificati al Portatore; de’ quali perciò dovrà essere documentata la sistenza a cura del Direttore delle Proprietà demaniali cui era-