Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/703


— 670 —


Consegna agli Aggiudicatarii
dei certificati ad essi venduti

12. Agli Aggiudicalarii, che avranno fatto il pien versamento de’ valori da essi dovuti, sulla esibione della quietanza ad essi rilasciata a piè del Verbale respettivo dalla Depositeria Generale, saranno consegnati dalla Direzione delle Proprietà Demaniali i Certificati delle Rendite optate ed aggiudicate. Di tale consegna si farà dagli Aggiudatarii analoga dichiarazione a margine del Registro delle offerte di cui si è parlato nell’Articolo 4 § 5.

13. Qualora la Direzione delle Proprietà Demaniali scorgesse dagli anzidetti stati de’ versamenti che taluno degli Aggiudicatarii non ha soddisfatto al suo debito nel tempo prefisso, il Direttore ne farà prontamente analogo rapporto al Ministro delle Finanze per le determinazioni esedienti; in tale rapporto dovrà rimarcarsi se dall’Aggiudicatario all’atto della sommissione, ossia della offerta, avea o nò depositato nelle mani del Direttore il verosimile decimo, o altra quota de’ valori offerti.

Del pari per mezzo del suddetto Direttore delle Proprietà Demaniali sarà fatto rapporto al Minis:o delle Finanze, per averne le determinazioni opportune, sopra qualsivoglia altra incidenza che presentasse una qualche dubbiezza nella esecuzione delle stabilite operazioni.