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eziandio il risultamento delle Aggiudicazioni, noi che quello dei versamenti dei valori dovuti dagli Aggiudicatarii delle Rendite optate.

5. Ad abbreviare le operazioni, le sommissioni anzidette saranno costatate dalla firma degli Obblalori a margine del suindicato Registro ed a fronte della respettiva offerta in esso riportata.1

6. A giudizio del Direttore delle Proprietà Demaniali potranno gli Oblatori essere obbligati a depositare nelle di lui mani, o altrimenti, ritirandone analoga ricevuta, una quota non maggiore del decimo del valore anzidetto in Boni del Tesoro o in quelli della Banca Romana.

Vendita dei certificati alla pubblica auzione

7. In ciascuna settimana, e nel giorno da destinarsi, il Direttore suddetto, mediante preventivo pubblico avviso, terrà nel suindicato locale la licitazione per la definitiva vendita dei Certificati della Rendita optata, della quale si dichiarerà acquirente il migliore Obblatore;

Alle dette licitazioni assisteranno il Direttore suddetto, un Commissario da destinarsi dal Ministro delle Finanze, il Capo Contabile della Direzione, ed il Segretario Generale di essa, dal quale si redigeranno gli atti.

Di questi sarà formato analogo processo verbale in duplice originale: uno di essi resterà a corredo degli atti della Direzione Demaniale, e l’altro sarà consegnato all’aggiudicatario come in appresso

Prima però di esser dichiarati operativi i ver-

  1. V. Modello N. 2.