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REPUBBLICA ROMANA
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO
Considerando che nelle supreme necessità pubbliche la patria non esige il sagrifizio coattivo di pochi, ma lo vuole in tutti equabilmente diviso;
Il Triumvirato
Ordina:
Art. 1. Tutti coloro, le cui proprietà saranno state distrutte, o in qualunque modo danneggiate per fatto di Governo o delle milizie, durante lo stato d’assedio, ne saranno indennizzati dal pubblico erario.
Art. 2. È instituita una Commissione incaricata di liquidare l’importo dei danni sulle prove che si esibiranno dai ricorrenti nel perentorio termine di cinque giorni. I componenti la Commissione sono i seguenti rappresentanti del Popolo:
Germano Baldini |
Art. 3. Le dichiarazioni delle seguite liqui dazioni si esibiranno al Ministero delle Finanze, che rilascerà altrettante cartelle di credito per le somme corrispondenti.
Art. 4. Tali crediti saranno guarentiti e tacitati con beni di proprietà nazionale a prezzo di stima.