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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che nelle supreme necessità pubbliche la patria non esige il sagrifizio coattivo di pochi, ma lo vuole in tutti equabilmente diviso;

Il Triumvirato

Ordina:

Art. 1. Tutti coloro, le cui proprietà saranno state distrutte, o in qualunque modo danneggiate per fatto di Governo o delle milizie, durante lo stato d’assedio, ne saranno indennizzati dal pubblico erario.

Art. 2. È instituita una Commissione incaricata di liquidare l’importo dei danni sulle prove che si esibiranno dai ricorrenti nel perentorio termine di cinque giorni. I componenti la Commissione sono i seguenti rappresentanti del Popolo:

Germano Baldini
Luigi Pianesi
Rodolfo Audinot

Art. 3. Le dichiarazioni delle seguite liqui dazioni si esibiranno al Ministero delle Finanze, che rilascerà altrettante cartelle di credito per le somme corrispondenti.

Art. 4. Tali crediti saranno guarentiti e tacitati con beni di proprietà nazionale a prezzo di stima.