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nanza Ministeriale del 27 Marzo p. p. è prescritta nella Sezione Civile della Cancelleria del Tribunale Supremo la tenuta dei seguenti registri nelle rispettive forme designate dal g. 159 dell’Editto 17 Dicembre 1834.

A) Un Procollo Generale.

B) Un ruolo per l’inscrizione delle cause.

C) Un registro ossia giornale delle udienze.

D) Un registro contenente per intero e per ordine di data gli opinamenti.

E) Un registro, in cui saranno inseriti gli originali delle decisioni nella forma prescritta dal §. 603 del Regolamento Legislativo e Giudiziario.

F) Un registro degli atti e deliberazioni concernenti la disciplina interna del Tribunale.

G) Un registro contenente la riunione delle Ordinanze per la surrogazione dei Procuratori a forma del §. 909 del Regolamento.

H) Un registro degli Ordini circolari istruzioni, regolamenti, ed altri atti governativi.

I) Un protocollo speciale per la corrispondenza d’ufficio.

Nella Sezione Criminale si terranno i registri come nelle Cancellerie del Tribunale di Appello.

Art. 3.° Le regole disciplinari e d’ordinamento interno stabilite col citato Editto 17 Dicembre 1834 per le Cancellerie dei Tribunali di Appello di Bologna e di Macerata, e già rese comuni colla mentovata Ordinanza del 27 Marzo alla Cancelleria del Tribunale di Appello di Roma, lo saranno ancora provvisoriamente alla Cancelleria del Tribunale Supremo in tutto ciò