Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/678


— 645 —

(343)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Conseguentemente all’Ordinanza del Comitato esecutivo pubblicata il 12 Marzo passato;

Il Triumvirato

Decreta


Art. 1. Tutti gli Ospedali di Roma e dello Stato sono dichiarati proprietà della Repubblica.

Art. 2. L’Amministrazione degli Ospedali di Roma sarà riunita e diretta da un Consiglio amministrativo superiore, composto dei seguenti cittadini:

Il Ministro dell’Interno, Presidente del Consiglio,

Il Direttore di pubblica sanità ed Ospedali,

Il Sopraintendente generale di tutti gli Ospedali di Roma,

I Direttori speciali degli Ospedali medesimi,

Due Consiglieri municipali,

L’amministratore od economo locale, ove esiste.

Art. 3. Per gli Ospedali, esistenti nel territorio della Repubblica, sarà formato un Consiglio di amministrazione in ogni Provincia, secondo le disposizioni della Circolare emessa li 13 Marzo passato numero 50703, e composto dei seguenti cittadini:

Il Preside della rispettiva Provincia, presi dente del Consiglio,