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forma del locale a tale provvidentissimo scopo, attesi i gravi dispendi nei quali si trova per la difesa della patria;

Il Triumvirato

Decreta:


Art. 1. Il Monastero di S. Silvestro sarà diviso in tante abitazioni corredate di un comodo fondaco sulla pubblica via.

Art. 2. I negozianti ed artisti che vorranno avere in enfileusi una porzione di quel vasto locale dovranno eseguire a proprie spese l’opera della riduzione.

Art. 3. Un modico canone da pagarsi posticipatamente di anno in anno a vantaggio del Governo verrà fissato da due periti, in ragione del fabbricato che ciascuno occuperà.

Art. 4. L’enfiteusi sarà sempre redimibile dall’enfiteuta

Art. 5. È accordato ai negozianti ed artisti un termine di giorni 15 utile per avanzare la dimanda.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 9 Maggio 1849.

I Triumviri