Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/669


— 636 —

pello, e le Camere di Disciplina dei Procuratori presso i Tribunali di Appello e di prima istanza, e cessano le attribuzioni degli Avvocati Concistoriali e degli antichi Curiali di Collegio.

Art. 3. I Procuratori che avranno un esercizio non minore di cinque anni presso un Tribunale di Appello, o presso il cessato Tribunale della Rota, potranno chiedere di essere ammessi innanzi al Tribunale Supremo.

Art. 4. È in facoltà del Tribunale Supremo di risolvere sulle ammissioni, avuto riguardo ai documenti esibiti dagli aspiranti, o di assoggettarli ad uno sperimento d’idoneità da subirsi innanzi a tre Giudici deputati dal Presidente.

Art. 5. Gli Avvocati approvati dal soppresso Tribunale della Rota sono di diritto Avvocati presso il Tribunale Supremo. La legge provvederà sulle nuove ammissioni.

Art. 6. I Procuratori ammessi innanzi al Tribunale di Appello in Roma avranno libero esercizio avanti a tutti i Tribunali di prima istanza soggetti alla giurisdizione dello stesso Tribunale di Appello. I Procuratori ammessi innanzi al Tribunale Supremo avranno l’esercizio libero presso tutti i Tribunali della Repubblica.

Art. 7. Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione della presente Ordinanza.

Data dalla residenza del Triumvirato li 8 Maggio 1849.

I Triumviri