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Che mentre il Governo della Repubblica provvederà energicamente all’equipaggiamento ed armamento della truppa, non può permettere che nemmeno di un giorno si ritardi il completamento delle batterie di artiglieria, le quali difettano soprattutto di cavalli.

Decreta:

1. Tutti i cavalli de’ così detti Palazzi Apostolici e del Corpo delle così dette Guardie Nobili sono requisiti per uso delle batterie indigene di artiglieria.

2. L’articolo secondo del Decreto fondamentale della Repubblica Romana avendo assicurato al Pontefice il libero esercizio della sua autorità spirituale, il Governo provvederà a tutto il necessario pel conveniente servizio del medesimo.

Il cittadino Ministro della Guerra e Marina è incaricato dell’esecuzione del presente Decreto.

Roma 18 Febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo