Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/625


— 592 —

A tale oggetto dal momento della pubblicazione del presente coloro che ne avranno, si potranno dirigere al Cittadino Tenente Colonnello Busi espressamente a ciò incaricato, e residente in questo Ministero.

Roma li 4 Maggio 1849.

Il Ministro della Guerra e Marina
Giuseppe Avezzana


(311)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che gli oggetti d’arte e le suppellettili esistenti ne Monumenti, luoghi pubblici e locali indemaniati, sono proprietà Nazionale, e che qualunque devastazione e furlo de’ medesimi è delitto contro la Repubblica;

Il Triumvirato

Decreta:

Le proprietà Nazionali sono poste sotto la salvaguardia del popolo Romano.

I guastatori e i ladri delle dette proprietà saranno considerati come nemici, della Repubblica e dell’onor Nazionale, e come tali puniti con tutto il rigore delle leggi.

La giudicatura di simili reati è affidata alla Commissione Militare.

Dalla residenza del Triumviralo, li 4 Maggio 4849.

I Triumviri