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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato

Vista la urgenza di provvedere al pagamento delle milizie, ed alle spese di difesa;

Decreta:

1. Sono requisiti gli argenti che esistono presso i privati.

2. All’oggetto sono nominati dei Commissarii requisitori, i quali esibiranno ai Cittadini, cui si presentano, l’autorizzazione firmata dai Triumvirato, senza la quale esibita verun Cittadino è tenuto a prestarsi alle dimande.

3. I requisitori

A. Rilasceranno dichiarazione degli argenti ricevuti, indicandone il peso.

B. Spediranno alla Zecca in pacchi separati gli argenti di ciascun requisito, colla indicazione del peso, e della persona, ritirandone la ricevuta.

C. Consegneranno queste ricevute al requisito, che gli renderà la dichiarazione da essi rilasciatagli nell’atto della requisizione degli argenti.

4. I requisiti

A. Esibendo una tal ricevuta alla Direzione della Zecca, ne rilasceranno la polizia definitiva, e consueta di liquidazione.