Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
— 27 — |
(30)
REPUBBLICA ROMANA
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO
Il Comitato esecutivo della Repubblica,
Sopra dimanda dell’Inviato di Venezia, e uditi i reclami della Commissione centrale pei soccorsi di Venezia da lui instituita;
Considerando: Che Venezia dev’essere soccorsa con mezzi efficaci, e quindi con unità e verità; Che non si deve abusare del suo nome; Che il Governo della Repubblica Romana, se da un lato per l’interesse di Venezia ha dovere di eccitare i soccorsi, dall’altro per l’interesse medesimo e per la pubblica morale, ha dovere di tutelare contro gli abusi la carità cittadina;
Ordina:
1. È proibita nel territorio della Repubblica Romana ogni e qualsiasi questua in favore di Venezia, se non è autorizzata dall’Inviato di Venezia, o dalle Autorità governative.
2. Le Autorità governative che volessero, a questo scopo, autorizzare una questua, dovranno mettersi in accordo coll’Inviato di Venezia.
I Ministri dell’Interno, e degli Affari esteri, sono incaricati, per ciò che li riguarda, della esecuzione della presente Ordinanza.
Roma 16 Febbrajo 1849.
I Membri del Comitato esecutivo
Il Ministro degli Affari esteri |