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Considerando, che per le straordinarie e quotidiane lavorazioni di difesa, come per le paghe dei combattenti, necessita abbondanza di numerario in piccole monete;

Considerando, che il pagamento del secondo bimestre delle dative reale pel rimborso del primo dodisesimo non corrisponde che alla metà dell’ordinario;

Il Triumvirato

Decreta:

1. La seconda rata dalla Dativa per Roma ed Agro romano sarà da versarsi entro 24 ore dalla pubblicazione del presente Decreto.

2. Contemporaneamente sarà pagata dagli estimati del suddetto Territorio metà della rata del terzo bimestre in moneta metallica od in piccoli boni da 24, o da 40 bajocchi.

3. Dal pagamento dell’anticipazione della terza rata sono esclusi gli stabili dei due Rioni Borgo e Trastevere paganti una Tassa annua minore di dieci scudi, o che saranno riconosciuti danneggiati dal nemico.

4. I Commissarii dei Rioni, di concerto coi rispettivi esattori della Dativa, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato dalla Residenza del Triumvirato il primo Maggio 1849.

I Triumviri