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supremazia nello stesso Dicastero, o per mal abito di soggezione ne’ Dicasteri inferiori.

Vuolsi che i ridetti Presidi ed Autorità si tengano rivestiti delle accennate facoltà discrezionali per decidere eziandio sulle non gravi vertenze d’ordine puramente economico, in questa nostra materia degli studii; salvo anche qui, e meglio qui che nei precedenti casi, il diritto di ricorso al Ministero, in grado di superiore appello, alla parte che si credesse gravata.

Per tal guisa al Ministero non verrà più tolto d’applicare ai più veri oggetti dell’alto istituto; mentre a Presidi ed altre Autorità si restituisce quella operosa e decorosa influenza sulla pubblica Istruzione, che è nello spirito, se non sempre nella lettera delle leggi, ma che in effetto era quasi ridotta al niente.

A tenore di questa disposizione tutte le individuali dimande, memorie, ricorsi sulli prefati oggetti dovranno essere diretti alle Autorità competenti, non mai a questo Ministero, che, a far molto, li respingerebbe a quelle. Giova appena notare che il medesimo s’intende delle dimande o ricorsi degl’impiegati qualunque de’ Stabilimenti di pubblica Istruzione. Ne restino avvertiti tutti coloro cui spetta, coll’affissione della presente Circolare nelle Cancellerie delle Università e de’ Collegi, e negli Uffizi delle principali scuole o Instituzioni, quali che siano, per ragione di studii.

Salute e Fratellanza

Roma 1 Maggio 1849.

Il Ministro interino
Gerardi