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alle mentovate Autorità ad essi subordinate, le necessarie facoltà di risolvere, non che in tutti i casi in cui trattisi prettamente dell’adempimento delle leggi, ma in quelli eziandio ne’ quali una deviazione più o meno lieve dalle medesime possa credersi, per ispeciali ragioni, conveniente: in questi casi ancora il Ministero non intende di dover essere interpellato e d’intervenire colle decisioni sue, se non che in superior grado di appello, quando questo ragionevolmente abbia luogo; i Presidi, Governatori, Corpi Collegiati, Rettori, ecc. ricevono fin d’ora le opportune fa collà discrezionali a poter legalmente decidere anche in tali casi.

Ai Presidi pertanto, ed a’ loro dipendenti suddetti s’apparterrà di qui innanzi il decidere, in primo o secondo grado, sui seguenti oggetti: sulle sanzioni delle nomine, conferme, od esclusioni de’ pubblici Maestri, stipendiati dalle Province o da Comuni o da’ particolari Instituzioni, esaminando perciò gli atti relativi; sulla validità controversa di questi; sulla ammissibilità de’ concorrenti alle scuole di che si discorre, e su tutti gl’incidenti che ne’ varj casi si danno; su tutte le particolarità che risguardano la legale ammissione de’giovani alle Università, il legale compimento de’ corsi scolastici, le collazioni de’gradi accademici, comprese le lauree, ed il libero esercizio delle liberali professioni; e su altrettali oggetti: intorno a’ quali questo Dicastero ogni ora per lo addietro interrogato, ad ogni comunque lieve od anche frivola dubitazione in proposito, ha desso accumulato un monte di fasci di posizioni, vero monumento di tempo perduto, per smania di