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provveda a che nessuna trattoria, bottega da commestibili, farmacie e generi di sostentamento d’ogni sorta, possa rimanere chiusa fuori del le ore ordinarie come per lo addietro.

2. Che molte Commissioni di forza armata, delegate a ciò, perlustreranno tutte le contrade della Città, vigilando con inflessibile rigore a che la presente Ordinanza sia, in tutta la sua pienezza, eseguita.

3. Che in caso di contravvenzione si procederà immediatamente alle severe pene statuite di già dalla nuova legge su tale argomento.

4. Che le porte delle case e palazzi, le quali d’ordinario rimangono aperte, non possano sotto verun pretesto essere chiuse dal momento in cui si notificò la presente Ordinanza.

5. I Commissari dei Rioni dispenseranno gratuitamente la presente Ordinanza a tutti i bottegai di commestibili, Spacciatori, Trattori ecc., ai quali s’ingiunge l’obbligo di tenerla affissa esternamente nei rispettivi locali.

L’ufficio di Pubblica Sicurezza fa appello al decoro, alla pietà, al patriottismo del Popolo Romano affinchè le presenti disposizioni abbia no effetto pieno ed immediato, senza che la Repubblica sia costretta ad usare la forza e la severità delle leggi militari per ottenere l’adempimento di un dovere di Cittadini.

Roma 30 Aprile 1849.

Il Direttore Politico   Il Capo Militare
O. Meloni Capitano Galvagni