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Art. 2. Sarà qui stabilito un manicomio sul le traccie dei più accreditati d’Italia.
Art. 3. La Direzione degli Ospedali avrà la vigilanza sullo Stabilimento.
Art. 4. Al Ministro dell’Interno è commessa la esecuzione del presente Decreto.
Dato dalla residenza del Triumvirato li 30 Aprile 1849.
I Triumviri
(289)
REPUBBLICA ROMANA
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO
Considerando che lo stato di guerra togliendo le comunicazioni ed i movimenti economici rende incapace il debitore di soddisfare i suoi impegni puntualmente, e non è giusto d’altronde che mentre i Cittadini abbandonano i privati negozi per accorrere alla difesa della Città Eterna, soffrano nocumento per la decorrenza dei termini fatali imposti dalla legge o dalle convenzioni.
Il Triumvirato della Repubblica Romana
Ordina:
Art. Unico. Qualunque termine perentorio imposto, sia dalle convenzioni per gli atti, contratti, giudizi civili ed obligazioni commerciali