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REPUBBLICA ROMANA


ORDINANZA

SUL REGOLAMENTO IN VIGORE PER LA FABBRICAZIONE
DEI PANNI DELLO STATO.

Il Ministro del Commercio, Belle Arti,
Industria e Agricoltura
.


Ponderato che la Notificazione dei 21 agosto 1835 del cessato Tesorierato, tendente a rendere migliori i tessuti di lana e a dar favore all’agricoltura e alla pastorizia non abbia conseguito interamente il fine pel quale venne pubblicata;

Vista l’utilità, che deriva a un Governo bene ordinato dal favorire queste industrie; intanto che il Ministro pone tutta la cura nel trovare que’ modi, che siano più acconci a farle prosperare, avendo avvertito che in particolare la poca chiarezza, colla quale è espresso l’Art. 3 della prefata Notificazione, è stata la causa che pel passato sia stata pagata dall’erario una riguardevole somma annuale in premio della sola quantità dei tessuti in lana, con discapito degli onesti fabbricatori, senza ottenere il vantaggio di renderne più buona la qualità;

Inerendo allo spirito della stessa Notificazione, che, enunciando le varie portate dei panni, ha voluto intendere con ciò di rimunerarne la più bella e più scelta tessitura;

Udito il Consiglio dei Ministri, ricevuta l’approvazione del Comitato esecutivo;

Ordina:

Che a cominciare dalla pubblicazione della