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dite della famiglia ecclesiastica gli onorarj colla seguente proporzione costituente il minimo, salvo l’aumento reclamato dalle circostanze, di cui sopra.

a) Ai Sacerdoti semplici sc. 108 all’anno che staranno in luogo di patrimonio sagro.

b) Ai titolari di Collegiate e Cattedrali scudi 144.

c) Ai Parrochi sc. 180.

d) Ai Vescovi sc. 1000.

e) Ai Sacerdoti regolari, sempre che restino in convivenza, sc. 72.

Art. 2. Per decoro del Sagro Istituto è vietato ai Ministri del Culto di percepire qualunque provento sotto la estesa comprensione di Stola bianca e Stola nera, pena la perdita temporanea dell’onorario.

Art. 3. Sarà pagata soltanto nei funerali una tenue oblazione per le spese degli inservienti alle Sagrestie.

Art. 4. Saranno stabiliti dei Fabbricieri laici,

i quali avranno l’amministrazione dell’offerte dei fedeli sotto la sorveglianza del Rettore della Chiesa alla quale è destinato il Fabbriciere stesso.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 27 Aprile 1849.

I Triumviri