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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che in momenti supremi ne’ quali si tratta di proteggere l’Indipendenza e l’onore del Paese, non un’Arma deve restare inoperosa:

IL TRIUMVIRATO

Decreta:

Tutti i Cittadini detentori d’Armi da munizione da caccia e non atti ad usarne per vecchiaja, malattia o altra qualunque cagione, dovranno farne immediatamente consegna ai Commissarj Militari di ogni Rione, per essere distribuiti ai difensori del Paese.

Verrà rilasciata ricevuta di ogni Arma.

I contravventori incorreranno la pena di tre mesi di carcere.

Sono requisite le Armi esistenti in Negozi o Botteghe, il valore sarà consegnato ai Proprie tarj in Boni del Tesoro.

Il Ministro di Guerra e quello di Pubblica sicurezza sono incaricati dell’esecuzione.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 27 Aprile 1849.

I Triumviri