Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/532


— 499 —

(231)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che il voto religioso non costituisce che una relazione morale fra la coscienza e Dio:

Che la Società civile, quanto a sè, non può intervenire co’ suoi mezzi estrinseci e materiali nella regione de’ doveri spirituali:

Che la vita e le facoltà dell’uomo appartengono di diritto alla Società e al paese nel quale la Provvidenza lo ha posto:

Che la Società non può ammettere vincoli irrevocabili che alienino da lei, e restringano in certi limiti la volontà e l’azione dell’uomo;

IL TRIUMVIRATO

Decreta:

La Società non riconosce perpetuità di voti particolari ai differenti ordini religiosi così detti regolari.

E in facoltà d’ogni individuo facente parte di un ordine religioso regolare qualunque, di sciogliersi da quelle regole, all’osservanza delle quali s’era obbligato con voto entrando in religione.

Lo Stato protegge contro ogni opposizione o violenza le persone che intendessero profittare del presente decreto.

Lo Stato accoglierà con gratitudine tra le file delle sue milizie que’ Religiosi che vorranno