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REPUBBLICA ROMANA


BOLLETTINO DELLE LEGGI


N. 27.

EDIZIONE OFFICIALE


251 Decreto del Triumvirato pel quale non si riconosce la perpetuità dei voti negli ordini religiosi - pag. 499.

252 Idem in cui si accorda ad ogni famiglia composta almeno di tre individui una quantità di terra capace ai lavori di un pajo di buoi - pag. 500.

253 Idem affinchè tutti i detentori di armi da munizione, e da caccia non atti ad usarne, li consegnino ai commissari militari d'ogni rione - pag. 502.

254 Idem sulla dotazione dei ministri del culto - pag. 503.

255 Ordinanza del Ministro di guerra e marina perchè la direzione di polizia sia nelle attribuzioni del ministero della guerra - pag. 505.

256 Nomina dei rappresentanti del popolo e dei capopopolo per ciascun rione di Roma affinchè provvedano alla difesa - pag. 506.

257 Decreto del Triumvirato per la emissione de' boni da bajocchi quaranta - pag. 508.

258 Circolare del ministro dell'Interno ai religiosi ed alle religiose affinchè donino biancherie per i feriti - pag. 510.

259 Decreto del Triumvirato pel quale gli stranieri, e segnatamente i francesi sono posti sotto la salvaguardia della nazione — pag. 514.

260 Idem per cui si accorda il sopsasoldo di campagna alle truppe - pag. 512.



Roma 1849.- Tipografia Governativa.