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e Case Pie di qualunque specie debbano dare un esatto e circostanziato inventario di tutti i mobili comuni, e preziosi, non che degli arredi sagri, e suppellettili: lo debbano egualmente dare dei semoventi, e crediti di ogni sorte, che sono in proprietà del Corpo Religioso o Luogo Pio, in somma di ogni altro effetto che si descrive in un inventario legale.

Assegnerete un congruo ma brevissimo termine per la esecuzione, ordinando al tempo stesso che l’inventario debba esser convalidato dal giuramento del Superiore ed Amministratore rispettivo, il quale dichiari che niente fu sottratto, niente venduto o nascosto, sotto le pene comminate dalle leggi contro i falsi giuramenti.

Decorso infruttuosamente il termine da voi stabilito, provvederete che l’inventario sia eseguito di officio per atto di pubblico Notajo, a spese del Corpo o Stabilimento Religioso, Ecclesiastico, o Casa Pia, intendendosi che ne’ due casi, fatto l’inventario, essi se ne costituiranno depositarj, e come tali saranno considerati nelle conseguenze tutte che derivano da siffatta qualità, e i complici delle sottrazioni o occultazioni saranno sottoposti alle punizioni in vigore delle leggi vigenti.

Gl’inventarj che vi saranno consegnati, o avrete fatto eseguire di officio, li trasmetterete a questo Ministero con le vostre osservazioni, e con quelle cognizioni che vi sarete procurato in proposito.

Roma 14 Febbrajo 1849.

Ministro dell'Interno
C. Armellini