Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/513


— 480 —

di tutto quanto interessa la incolumità de’ suoi principii e delle democratiche istituzioni, perchè il di lui braccio sia sempre più valido alla difesa, provvederà all’uopo in ogni circostanza mediante Bollettini officiali.

I Contraventori alla presente disposizione, se Tipografi, oltre la multa di scudi cinque da distribuirsi ai poveri, avranno l’arresto di un giorno, e quando sia provato il dolo, oltre le pene indicate, sarà decretata l’immediata chiusura dello stabilimento; se spacciatori, saranno puniti con un mese di carcere.

Questa disposizione avrà vigore momentaneamente, e fino a che non venga abrogata con apposito Decreto.

Dato dalla residenza del Triumvirato, li 25 Aprile 1849.

I Triumviri