Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/493


— 460 —

le quali non potranno ricusarlo quando gli consti che il Debitore si è ricusato agli atti esecutorj.

Art. 30. È vietato di oppignorare gli attrezzi necessarj all’esercizio dell’Agricoltura e delle arti, il letto, gli abbigliamenti di proprietà delle Donne, e l’unico vaso che la famiglia del Debitore avesse per cuocere il cibo.

Art. 31. Il Cursore non potrà entrare nelle Camere ove esistano malati, o donne in letto, potrà entrarvi però dopo un ora dalla sua presentazione, se queste non sieno lcvate, o se un certificato del Professore sanitario locale non lo assicuri del l’esistenza dei malati.

Art. 32. Gli oggetti oppignorati dovranno essere immediatamente consegnati al Depositario locale, a meno che non si stabilisca, con assenso del Cursore, un Depositario convenzionale.

Art. 33. La esecuzione sui frutti pendenti non potrà aver luogo per le somme al di sotto di uno Scudo, e per le somme superiori non potrà seguire più di quindici giorni prima dalla loro maturità, e lorchè si abbia quasi certezza che il frutto medesimo sia sufficiente al pagamento prima del debito verso l’Erario, e poi delle spese.

Art. 34. Un solo custode sarà apposto a ciascun fondo. Quando non esista nel luogo persona idonea, allora solamente si commetterà la custodia alla pubblica forza.

Art. 35. Se il Custode, o Custodi stessi verranno destinati a vigilare sopra più frutti pendenti la mercede giornaliera sarà una divisa fra tutti i Debitori.

Art. 36. Giunto il frutto a maturità il depositario locale, procederà di officio alla raccolta del medesimo, ed al suo trasporto in Depositeria. Il Depositario non potrà ricusarsi che, colle debite cautele, e sempre sotto la sua responsabilità, il Debitore eseguisca personalmente, od a sue spese la medesima raccolta e trasporto.

Art. 37. E abolita qualunque mercede ai testimoni del l’esecuzione. Il Cursore inviterà ad assisterlo due individui i più prossimi. Quando si ricusino egli ne farà menzione nel Verbale.

Art. 38. Cinque giorni prima che segua la vendita dovranno

essere affissi gli avvisi nella pubblica piazza, e alla porta del domicilio del Debitore, ciò che terrà luogo di notifica.

Art. 39. La vendita de’ Beni mobili non potrà seguire