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Art. 22. Scaduto il termine del pagamento l’Amministratore, o suo Rappresentante esibirà al Capo della Magistratura due note dei Debitori morosi. La prima resterà nella Segreteria Comunale: la seconda, in forma d’intimazione di Mano Regia, verrà affissa nella pubblica piazza, dopoche il Capo stesso del Municipio vi avrà apposto il suo visto, coll’invito agl’intimati di presentare nel termine legale i loro reclami giustificati.

Art. 23. Queste note conterranno i debitori di qualunque somma, e saranno esenti da bollo.

Art. 24. Decorsi cinque giorni dalla intimazione, l’Ammi nistratore, o suo rappresentante esibirà una copia della nota affissa colla relazione del Cursore al Governatore del Capo luogo, il quale, qualunque sia la somma complessiva di tutta la nota, vi apporrà gratis il» Visto per la esecuzione» che terrà luogo il mandato di Mano Regia.

Art. 25. Non potrà il Governatore accordare questo Visto se contestualmente l’Esattore, o suo Rappresentante non produca nella Cancelleria senza alcun emolumento, il documento di essersi presentato e trattenuto per la esigenza a forma del l’Art. 8.

Art. 26. I Cursori accedendo ne’ Comuni per la esecu zione presenteranno il Mandato al Capo della Magistratura, il quale vi apporrà il «Visto senza reclami»

Art. 27. Se nel termine decorso dall’affissione si fossero presentati reclami concernenti le somme o le persone, il Magistrato ne procurerá la correzione in contradittorio fra il Cursore, e la parte gravata. Laddove ciò non riuscisse, il Magistrato noterà nel suo Visto a piè «el Mandato i reclami, e li rimetterà al Governatore del Circondario che è autorizzato a decidere economicamente sentito l’Esattore, ed il Cursure, e dando comunicazione del risultato al Magistrato dentro cinque giorni dal ricevimento. Nell’istesso modo ogni reclamo per eccessività di spese frà il contribuente ed il Cursore sarà deciso economicamente dal Governatore del Circondario.

Art. 28. Il Cursore non potrà procedere alla esecuzione, se prima non siasi presentato al domicilio del Debitore o del suo Rappresentante senza ottenerne il pagamento. Quando esso voglia pagarlo ha diritto di farsi assistere da persona di sua fiducia.

Art. 29. Il Cursore non potrà servirsi della forza armata senza il permesso della Autorità Governativa o Municipale,