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della consegna de’ Ruoli. Per gli arretrati a tutto l’anno 1848 questo termine decorre dal 1 Gennaro 1849.

Tale disposizione non deroga alla legge sulla durata del privilegio della Manoregia, che sarà sempre limitato a sei mesi.

Dei Cursori e delle procedure.


Art. 15. I Cursori per la esigenza della Dativa sono no minati a proposta degli Amministratori che ne sono responsa bili innanzi al Governo, e verso i Contribuenti.

Art. 16. Gli Amministratori dovranno indicare officialmente a ciascuna Magistratura Municipale i Cursori da essi destinati all’esercizio nella provincia, accennando il numero, e la data della nomina: avvertiranno altresi della remozione o traslocamento dei Cursori stessi.

Art. 17. In ogni Segreteria Comunale sarà affissa la Nota de’ Cursori esercenti nella Provincia per norma de’ Magistrati e della popolazione.

Art. 18. I Cursori devono servirsi per la esigenza di Bollettarj in istampa a Matrice, e debbono notarvi i titoli delle somme ricevute, e i diversi atti sui quali gli furono pagati gli emolumenti, distintamente e sep aratamente senza abbreviature, e viziature.

Art. 19. E’ vietato espressamente ai Cursori, ed egual mente agli Esattori di rilasciare ricevuta in altro modo che in Bollette, neppure sotto lo specioso pretesto di deposito in conto volontariamente fatto dal Contribuente. La trasgressione di questo Articolo si riterrà come tentata concussione, e come tale criminalmente punita.

Art. 20. 1 Cursori appena rientrati in residenza consegneranno i Bollettarj consunti all’Esattore, il quale attergherà immediatamente sui Ruoli le somme esatte, e verificherà se il Cursore abbia abusato nelle percezioni, obbligandolo alla im mediata restituzione alle parti gravate, sotto la sua più stretta responsabilità.

Art. 21. E’ espressamente vietata qualunque convenzione, o divisione di emolumenti fra Cursori, ed Amministratori, Esattori o Commessi. Quelle che potessero esistere, quelle che si facessero in progresso sono nulle di pieno diritto. I Cursori potrebbero ripetere le loro mercedi, ed i contraenti sarebbero sottoposti all’azione delle leggi criminali come complici di tentata concussione.