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presentante, oltre di che ciascun contribuente può, se lo crede, farsi assistere nel pagamento da persona di sua fiducia.

Art. 6. I pagamenti saranno altergati sul Ruolo originale presente la parte pagante, cui verrà rilasciata bolletta di ricevuta, staccandola da un registro a matrice in istampa.

Art. 7. Sia nel luogo di esigenza, sia al domicilio dell’Esattore non potrà questi ricusarsi, sotto qualunque pretesto, di ricever pagamenti in conto, qualunque possa essere il titolo del debito, e la sua scadenza, ed ancorchè fossero stati già consegnati ai Cursorii Mandati per la esecuzione.

Art. 8. Nel partire da ciascun Comune l’Esattore ritirerà dalla Magistratura un documento, dal quale risulti la pubblicazione dell’Avviso preventivo, di cui all’art. 3, l’accesso seguito, ed il tempo legale della permanenza, poichè senza la prova del medesimo non potrà aver luogo la percezione delle multe ne’ gli atti di procedura, come negli Articoli seguenti.

Art. 9. Nel mese di Gennaro di ciascun’anno gli Amministratori depositeranno presso i Cancellieri del Censo i Ruoli de Contribuenti dell’esercizio antecedente, ed i bollettarj tanto degli esattori, che de’ Cursori, ed esibiranno ai Cancellieri stessi l’estratto dei debitori residuali, ritirandolo con certifi cato del Cancelliere, d’averli verificati in regola.

Questo estratto servirà per la esigenza in luogo de’ Rnoli.

Art. 10. La Computisteria Generale non spedirà agli Amministratori il Mandato di pagamento per la provvisione del secondo semestre, se non gli verrà esibita la dichiarazione del Cancelliere del Censo di aver ricevuto i Ruoli, e Bollettarj.

Art. 11. I Cancellieri del Censo hanno diritto di visitare ogni volta che credono i Ruoli, ed i Bollettarj per conoscere se la esigenza procede regolarmente, e per verificare i reclami che gli potessero essere avanzati dai contribuenti.

Art. 12. Quando sussista un qualche abuso o sconcerto, il Cancelliere del Censo curerà, che sia immediatamente provveduto, non senza darne immediato avviso al Ministero delle Finanze per le misure definitive.

Art. 13. Ricevuti i Ruoli, e Bollettarj, i Cancellieri Cen suari procederanno alla verificazione, e nel Mese di Aprile di ciascun Anno spediranno al Ministero delle Finanze dettagliato rapporto su quanto avessero rilevato.

Art. 14. Sarà perento qualunque diritto, od azione degli Amministratori contro i contribuenti dopo tre anni dal giorno