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DECRETO

SUL MODO DI ESIGERE LA DATIVA REALE


LA COMMISSIONE PROVVISORIA DI GOVERNO

DELLO STATO ROMANO



Visti i reclami delle popolazioni sul modo col quale viene esatta la Dativa Reale,

Considerando, che ogni libero, filantropo, e ben regolato governo debba provvedere, che l’esigenza dei Tributi sia dolce, economica, e regolata da norme invariabili.

Considerando, che ciò non può ottenersi dove la legge non provveda alla mala interpretazione, ed agli abusi.

Considerando, che uno dei mezzi per cui sonosi rese più facili, e più impunite le concussioni, è stato quello di avere emancipata questa esigenza dalla vigilanza de’ Magistrati locali.

Considerando essere urgente di provvedere a questo disordine, che più grave è riuscito sin qui alla classe indigente, colla promulgazione di apposita legge, e tariffa; Sulla richiesta del Ministro delle Finanze ha decretato, e decreta quanto segue.

Art. 1. Dentro il mese di Gennaro di ciascun anno gli Amministratori della Dativa Reale spediranno alle singole Magistrature Comunali le consuete pagelle per tutti i contribuenti domiciliati nel Comune, indicanti così la imposta totale dell’Esercizio, come le rate nelle quali sono divisi i pagamenti.

Art. 2. Le Magistrature inviteranno immediatamente con apposito affisso, o col mezzo del pubblico banditore gli abitanti a ritirarle dalla Segreteria Comunale, che all’uopo sarà aperta in ore destinate.

Art. 3. Gli Amministratori, ed Esattori preverranno le Comuni del loro accesso per la esigenza con avviso precedente almeno di otto giorni.

Art. 4. Nel giorno destinato gli Amministratori ed Esat tori si recheranno nel Comune, e vi si tratterranno per il tempo prescritto dalle Leggi in vigore, ricevendo i pagamenti nel locale che gli verrà dal Municipio assegnete.

Art. 5. Il Capo della Magistratura ha diritto di esser presente alla esigenza personalmente, o per mezzo di suo rap-