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sona. L’Autorità Giudiziaria del Circondario o della Provincia ne decide. Ogni altra contestazione è devoluta ai giudizii ordinarii e non sospende l’esecuzione.

§. 3. All’art. 28. è aggiunto » In caso che il debitore fosse domiciliato altrove, basterà perchè la libera esecuzione abbia luogo, che una copia dell’atto sia consegnata per l’affissione nei luoghi soliti dell’Autorità Comunale.

§. 4. All’art. 38. è aggiunto ». Non avendo il debitore domicilio nella Comune, basterà che una copia dell’avviso, oltre all’affissione venga consegnata dal Cursore all’Autorità Comunale.

$. 5. All’art. 42, è sostituito » La vendita si eseguirà nella pubblica piazza del Comune in cui è stata attivata la esecuzione. L’atto sarà esteso dal Cursore, presente il depositario e un Officiale deputato dal Capo del Magistrato.

§. 6. All’art. 48. è aggiunto » Pagando il debitore, in seguito alla presentazione al domicilio del Cursore ordinata dall’art. 28, non ha luogo l’applicazione degli emolumenti fissati dalla tariffa relativa alla esecuzione.

In compenso di siffatta limitazione i Cursori percepiscono il cinque per cento sull’esatto.

§. 7. Tale compenso è ad esclusivo beneficio dei Cursori; e gli Amministretori saranno tenuti a produrre la prova della erogazione in favore dei medesimi.

Il Ministero delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma 24 Aprile 1849.

I Triumviri Giuseppe Mazzini — Aurelio Saffi
Carlo Armellini