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de’ più urgenti bisogni del Popolo, d’altra parte è necessario che le somministrazioni del genere procedano regolarmente.

Decreta:

Art. 1. Lo stabilimento della Salara, il quale si apre alle ore 7 e mezza antimeridiane si chiuderà fino a nuova disposizione alle ore 11.

Art. 2. I soli spacciatori patentati, avranno il diritto di fare le loro provviste al predetto stabilimento, dovendo i particolari rivolgersi agli spacci.

Art. 3. Gli spacciatori patentati sono autorizzati a levare qualunque quantità di Sale, e saranno tenuti strettamente responsabili degl’inconvenienti che potessero derivare dal trovarsi gli spacci sprovveduti del genere.

Art. 4. Ad eliminare qualunque pretesto per parte degli spacciatori di Roma, ed al fine ‘al tresì di migliorare la loro condizione, ai venditori della Saletta, ai quali si è fin quì accordata la provvisione di otto bajocchi sopra ogni cento libbre, da ora in poi si accordano bajocchi dieci.

Art. 5. Viene fissata egualmente a favore degli spacciatori di Sale grezzo nella Capitale la provvisione di bajocchi dieci sopra le cento libbre, sotto la espressa condizione che abbiano ad essere provveduti anche della Saletta. I trasgressori saranno immediatamente sospesi dall’esercizio.

Roma dalla Commissione del Triumvirato li 19. Aprile 1849.

La Commissione riferente per gli affari di Finanze.

E. Brambilla