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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato

Considerata la urgenza di coniare la maggior qnantità possibile di moneta, onde sopperire al pubblico bisogno

Ordina:

Art. 1. Nelle Zecche di Roma, e di Bologna, e negli officj del Bollo degli ori, ed argenti negli altri luoghi dello Stato sotto designati, saranno comprati gli argenti tanto in pasta, come mani fatturati pel valore netto che sarà riconosciuto.

Art. 2. Sul valore stesso sarà inoltre accordato un premio non minore del dieci per cento, aumentabile eziandio secondo i valori delle rispettive Piazze da ricenoscersi e stabilirsi dai Presidi.

Art. 3. Coloro che recheranno argenti ne’ luoghi indicati riterranno una ricevuta indicante la quantità, il titolo, il valore reale; la esibiranno ai Presidi che vi aggiungeranno il premio ed ii visto pel pagamento; la esigeranno dai ricevitori nazionali.

Art. 4. Gli officj del Bollo, presi gli opportuni concerti coi Presidi, spediranno alla Zecca di Bologna gli argenti raccolti nelle quattro Legazioni, e alla Zecca di Roma quelli appartenenti alle altre Province insieme alla specifica degli argenti spediti riconosciuta dal Preside.

Art. 5. Sarà assegnalo un fondo sufficiente al le Casse Nazionali pei pagamenti sopra espressi che verranno effettuati a vista, e colla semplice