Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/454


— 421 —

no invitati a presentarli in Roma alla cassa della Depositeria Generale nei termini sotto indicati, ove saranno all’istante cambiati con altrettanti boni di nuova emissione, aggiunto alla loro valuta il frutto decorso fino al punto della conversione. I termini però indicati sono operativi per le sole parti, effettuandosi intanto fin da ora il cambio dal Governo per tutti quei boni di cui esso si trova possessore.

Art. 7. In quanto alle province dovranno i boni esser trasmessi in Roma, da dove saranno ritornate le valute, il tutto ne’ termini egualmente sotto indicati; e questa trasmissione potrà farsi tanto direttamente dai possesso ri ai loro corrispondenti, quanto per mezzo delle Casse nazionali, cui possono i boni essere affidati, alle quali Casse saranno a dare le convenienti istruzioni per le reciproche cautele. I possessori dei boni nell’affidarli alle Casse nazionali ritireranno altrettante ricevute interinali da restituirsi al ricevimento delle nuove valute.

Art. 8. Riguardo agli scudi duecentomila dei boni di Bologna la conversione avrà luogo nella Cassa nazionale di quella medesima Città; ed i possessori dei medesimi boni li presente ranno dai 15 Maggio al 31 detto per riceverne il cambio contemporaneamente.

Art. 9. Scorsi i termini indicati nella tabella quì appresso descritta, i boni portanti lo stemma pontificio oggi circolanti, saranno fuori di corso, e saranno considerati dalla legge di niun effetto e valore.

Art. 10. Compita l’opera della conversione