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posti sotto l’Amministrazione del Demanio, verranno nel più breve termine ripartiti in tante porzioni sufficienti alla coltivazione di una, o più famiglie del Popolo sfornite di altri mezzi, che le riceveranno in enfiteusi libera e perpetua, col solo peso di un discreto Canone verso l’Amministrazione suddetta, il quale sarà essenzialmente, ed in ogni tempo redimibile dall’enfiteuta.

Art. 2.° Un regolamento particolare specificherà distintamente il modo di procedere all’attuazione di questa salulare provvidenza.

Art. 3.° Sui fondi Urbani altresì della stessa provenienza e qualità, verranno prese delle analoghe misure ad oggetto di rendere più comodo, e meno dispendioso l’alloggio del povero.

Art. 4.° Rimangono ferme le disposizioni annunciate sulla congrua dotazione del Culto del Ministero pastorale de’ Parrochi, e degli stabilimenti di pubblico interesse, sia coi beni in natura, sia col prodotto delle corrisposte enfiteutiche, sia con altri mezzi del Pubblico, del Provinciale, e del Municipale patrimonio.

I Ministri delle Finanze e dell’Interno sono incaricati, ciascuno rispettivamente, della esecuzione della presente Legge.

Dato dalla Residenza del Triumvirato li 15 Aprile 1849.

I Triumviri