Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/390


— 357 — 

Considerando che per la coniazione residuale non potrebbe ottenersi nel momento una molto maggior speditezza;

Considerando d’altronde che i bisogni della minuta contrattazione sono urgenti, e che bisogna provvedervi a ogni modo sollecitamente, a seconda dello spirito degli accennati decreti, e giusta i reclami della medesima;

Ordina:


Art. 1.° Saranno emessi Boni da 24 baiocchi, sino alla somma per ora di Scudi Duecento mila, in surrogazione provvisoria di egual somma di moneta erosa.

Art. 2.° Tali Boni verranno ammortizzati dal Governo con altrettanta moneta erosa e di rame della coniazione in proposito. Un’apposita disposizione ne indicherà il modo.

Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione della presente Ordinanza.

Roma, dalla residenza del Triumvirato, li Aprile 1849.

I Triumviri