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tegorie estinte, se non se fino all’epoche stabilite per la conversione;

» Considerato che da quelle epoche in appresso fino alle stabilite scadenze dei Boni vi è un risparmio sui frutti di Scudi 251,595;

» Considerato che per questa ed anche per maggior somma, la quale è esuberantemente garantita dalle ipoteche già iscritte per le quattro categorie fruttifere che si estinguono, può emettersi altrettanta quantità di Boni».

Visto l’articolo 4 del citato Decreto così concapito:

» Per la somma che si risparmia sui frutti che sarebbero decorsi, sino alla scadenza di antiche serie, sarà estesa la nuova categoria»

IL TRIUMVIRATO

Decreta:


1. Si emettono - nnovi boni della Repubblica Romana per la somma di scudi 251,595.

2. Porteranno la firma di Giacomo Manzoni Ministro delle Finanze, di Nocchi direttore del Debito Pubblico e Canale per il segretario del Debito Pubblico.

3. La presente ordinanza è in parziale esecuzione del Decreto 26 Marzo 1849.

Dato dalla residenza del Triumvirato. li 5 Aprile 1849.

I Triumviri