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2. È instituita una Commissione, compostadi tre Rappresentanti del Popolo, e due Ingegneri civili, per provvedere sollecitamente alla esecuzione del presente Decreto.
a) Ricevendo le istanze delle famiglie o degl’individui di Roma, che chiedessero alloggio nel suddetto locale, e assecondando di preferenza le domande di chi saprà comprovare maggiori bisogni;
b) Facendo eseguire nel locale quei lavori d’innovazione, che troverà necessarii per renderlo adatto alla nuova destinazione.
c) Fissando mano mano a coloro, a cui sa ranno assecondate le istanze, i locali di abitazione, determinando la pigione che dovranno pagare gli alloggiati, e mettendoli in fatti nel possesso del respettivo alloggio.
d) Formulando un regolamento per l’interna disciplina del locale, per la regolare gestione amministrativa, e per la conservazione del medesimo.
3. Non potranno aver luogo in nessun tempo, nè modo i subaffitti delle accennate abitazioni.
4. La Commissione, a incominciare dal giorno 9 corrente, siederà nel locale sudetto per dare immediato adempimento al proprio mandato.
Dato dalla residenza del Potere Esecutivo della Repubblica Romana, li 4 Aprile 1849.
I Triumviri